Legge regionale 18 dicembre 1998, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/12/1998
Misure urgenti in materia di personale regionale.
Art. 2
1. In attesa della definizione di una nuova disciplina delle modalità di reclutamento del personale in sostituzione dei dipendenti regionali assenti con diritto alla conservazione del posto, ai fini delle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, come da ultimo modificato dall'articolo 23 della legge regionale 31/1997, ed all'articolo 11 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, si utilizzano, sino al 31 dicembre 2000, le graduatorie già approvate, ancorché eventualmente scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.