﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 22 dicembre 1998

      , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di  cooperazione  allo  sviluppo e di programmi  comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n.  7.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Conferenza delle Direzioni regionali e degli enti locali)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Al  fine di accelerare l'attuazione delle misure  e delle azioni contenute nei Programmi Operativi (PO) Interreg II  A  e  C  e  Azione Pilota articolo 10 Fondo  Europeo  di Sviluppo Regionale (FESR) &lt;&lt; Spazio Alpino &gt;&gt;, le Direzioni  e le  altre  strutture  regionali soggetti  attuatori  possono indire  una  Conferenza  di  tutte  le  Direzioni  regionali interessate  e  degli  enti  locali  per  l'acquisizione  di pareri,   autorizzazioni,  nulla  osta  o  assensi  comunque denominati. Le determinazioni concordate nella Conferenza  e risultanti  da apposito verbale, nel quale vengono  indicati espressamente   gli   atti   sostituiti   dalle   concordate determinazioni, tengono luogo degli atti predetti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>     La   Giunta   regionale  provvede,  con   apposita deliberazione, a dare attuazione ai Programmi Operativi (PO) Interreg  II  C  ed Azione Pilota articolo 10 FESR  &lt;&lt; Spazio Alpino &gt;&gt;,  nonché  alle  decisioni  assunte  dai   relativi Comitati di gestione nazionale e transnazionale specificando le relative modalità di attuazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>     Si  osservano  altresì  le  disposizioni  di  cui all'articolo 23 della legge regionale 28 agosto 1992, n.  29, come  da  ultimo  modificato dall'articolo  14  della  legge regionale 4 luglio 1997, n.  23.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Termini e soggetti per l'attuazione di misure ed azioni)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Fermo  restando quanto stabilito  dall'articolo  1, sono ridotti della metà tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi a procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione è necessaria  per  l'attuazione delle misure  e  delle  azioni contenute nei programmi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    In  difetto della determinazione di un termine,  il procedimento relativo al rilascio degli atti di cui al comma 1  deve  concludersi in un termine non superiore ai sessanta giorni.  Per  la decorrenza dei termini di cui  al  presente comma  e  al comma 1, si applicano le disposizioni  previste dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 29/1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>     I  responsabili  dei  procedimenti  amministrativi connessi   all'attuazione  delle  misure  e   delle   azioni contenute nei programmi sono tenuti ad apporre sulle domande e  richieste  relative  presentate dai soggetti  interessati apposita   annotazione  evidenziante  l'applicazione   della riduzione dei termini di cui al comma 1.</p></p><a name="art3"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   3</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 2, comma 52, L. R. 10/2001</p><a name="art4"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   4</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020</p><a name="art5"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   5</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 26/1999</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(PIC Pesca. Modifiche alla legge regionale 11/1998)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    La  lettera  b) del comma 1 dell'articolo  2  della legge  regionale  6 luglio 1998, n.  11, è sostituita dalla seguente:    &lt;&lt; b)  l'ammodernamento di natanti da pesca finalizzato  a migliorare  e  sviluppare il trattamento e la  conservazione del  pescato, le condizioni igieniche della lavorazione,  le condizioni  di  lavoro e di sicurezza a bordo,  sino  ad  un massimo  di  25  tonnellate/stazza lorda e  di  imbarcazioni idonee  all'attività di acquacoltura sino ad un massimo  di 12 tonnellate/stazza lorda; &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Il  comma  3 dell'articolo 2 della legge  regionale 11/1998, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 3.   Non  sono  ammissibili  a  contributo  lavori   di ordinaria manutenzione, materiale usato, l'acquisto di reti, cavi,  casse per il pesce, scorte, carburanti e lubrificanti e  altro materiale non durevole, spese di progettazione e di trasporto. &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Il  comma 6 dell'articolo 14 della legge  regionale 11/1998, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt; 6.  Le  azioni  previste  dalla  presente  legge  e  le percentuali   di  contribuzione  pubblica  applicate   fanno riferimento   ai  criteri  e  condizioni  degli   interventi comunitari  previsti  dal Regolamento (CE)  n.  3699/93  del Consiglio, del 21 dicembre 1993, e alle Linee direttrici per l'esame  degli  aiuti nazionali nel settore  della  pesca  e dell'acquacoltura (97/C 100/05). &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Articolo   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Norme finanziarie - PIC Pesca)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Nell'ambito  del  disposto di cui  all'articolo  1, comma  1,  della legge regionale 11/1998 e per le  finalità previste  dall'articolo  11,  comma  1,  lettera  a),  della medesima  legge  regionale, al fine del rispetto  del  tetto massimo    dei   finanziamenti   fissato   dalla   decisione comunitaria di approvazione  del programma operativo per  le aree  fuori  obiettivo,  la spesa  autorizzata  al  comma  5 dell'articolo  11 della legge regionale 11/1998  è  elevata complessivamente  di lire 45.208.000 ed  è  contestualmente ridotta,   per  pari  importo,  l'autorizzazione  di   spesa prevista al comma 6 per gli interventi previsti al comma  1, lettere  b)  e c). Tale spesa viene suddivisa in ragione  di lire  34.810.000  per l'anno 1998 e di lire  10.398.000  per l'anno  1999, a carico dei seguenti capitoli dello stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000  e del bilancio per l'anno 1998 per gli importi  a fianco indicati:<p style="text-align: justify;">a)     capitolo   5970  -  complessive  lire  27.125.000, suddivise in ragione di lire 20.886.000 per l'anno 1998 e di lire  6.239.000  per l'anno 1999, cui si  provvede  mediante storno di pari importo dal capitolo 5973 del medesimo  stato di  previsione, intendendosi corrispondentemente ridotta  la relativa autorizzazione di spesa;</p><p style="text-align: justify;">b)     capitolo   5971  -  complessive  lire  18.083.000, suddivise in ragione di lire 13.924.000 per l'anno 1998 e di lire  4.159.000  per l'anno 1999, cui si  provvede  mediante storno di pari importo dal capitolo 5974 del medesimo  stato di  previsione, intendendosi corrispondentemente ridotta  la relativa autorizzazione di spesa.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(PIC Konver - Assistenza tecnica)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L'Amministrazione regionale è autorizzata  a  dare applicazione   al  Protocollo  d'intesa  tra  il   Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività e le Regioni e le  Province autonome di Trento e Bolzano di cui  alla  nota ministeriale  n.  773092 di data 25 marzo 1998,  finalizzato all'attuazione di interventi di assistenza tecnica a  favore delle  medesime  per  l'implementazione  del  Programma   di Iniziativa   Comunitaria  (PIC)  Konver,   approvato   dalla Commissione  europea  con  decisione  n.  C(96)3024  del  12 novembre 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Nel  quadro del Protocollo di cui al  comma  1,  la Direzione  regionale degli affari comunitari e dei  rapporti esterni,  d'intesa  con le altre Direzioni  interessate,  è autorizzata ad affidare incarichi di assistenza  tecnica  in relazione  alle  esigenze di coordinamento, monitoraggio  ed attuazione,  anche a supporto delle Direzioni regionali  che attuano   le  azioni,  mediante  convenzioni  con   istituti pubblici  e  privati e società esperti nelle  attività  di supporto  tecnico alle amministrazioni pubbliche in  materia di programmi comunitari.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>     Per   le  finalità  previste  dal  comma   2   è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire  126   milioni suddivisa in misura uguale negli anni 1998 e 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    Nello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998  alla  Rubrica n.  6 - programma 4.1.1. -  Titolo  I  - Categoria  1.4. - Sezione X - è istituito il  capitolo  805 (2.1.142.2.10.32)  -  con  la  denominazione   &lt;&lt; Spese   per l'affidamento di incarichi di assistenza tecnica nel  quadro del  Programma  di  Iniziativa Comunitaria  (PIC)  Konver  e dell'apposito   Protocollo   d'intesa   tra   il   Ministero dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e   le Regioni   e   Province  autonome &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento complessivo  di lire 126 milioni, suddiviso  in  ragione  di lire 63 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>    Per  l'acquisizione  del finanziamento  comunitario relativo  all'intervento iscritto con il  precedente  comma, nello   stato   di  previsione  dell'entrata  del   bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998  al  Titolo  II  - Categoria 2.3.  -  è  istituito  il capitolo 238 (2.3.4) con la denominazione &lt;&lt; Acquisizione  di assegnazioni  dalla  Unione  europea  per  l'attuazione  del Programma   di  Iniziativa  Comunitaria  (PIC)  Konver   per l'affidamento di incarichi di assistenza tecnica &gt;&gt; e con  lo stanziamento  complessivo di lire 126 milioni, suddiviso  in ragione  di lire 63 milioni per ciascuno degli anni  1998  e 1999.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Disposizioni per il massimo utilizzo delle risorse delDOCUP obiettivo 2 1994-1996)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    Al  fine  di  garantire il massimo  utilizzo  delle risorse comunitarie, statali e regionali previste dal  piano finanziario  del  Documento Unico di Programmazione  (DOCUP) obiettivo   2  1994-1996,  approvato  con  decisione   della Commissione  europea n.  C(94)3406 del 16 dicembre 1994,  in conformità     alla     deliberazione     del      Comitato interministeriale    per   la    programmazione    economica n.  189/1997  del 16  ottobre 1997 concernente indirizzi per l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei   programmi  cofinanziati  dalla  Commissione   europea, l'Amministrazione regionale è autorizzata  ad  ammettere  a rendicontazione  nell'ambito del DOCUP, nei  limiti  fissati dal   piano   finanziario  per  la  corrispondente   azione, iniziative  realizzate con fondi regionali o di  altri  enti pubblici  o  di  soggetti  privati,  secondo  le  specifiche modalità  di  settore,  purché  le  stesse  non  risultino inserite  in  altro programma cofinanziato e siano  coerenti con  il  DOCUP  in termini di rispetto degli  obiettivi  del programma e della specifica azione cui fanno riferimento, di ammissibilità  degli  impegni e delle  spese,  di  rispetto della normativa comunitaria.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Le  iniziative  di cui al comma 1 sono  individuate con  apposita  deliberazione  della  Giunta  regionale,   su proposta della Direzione regionale degli affari comunitari e dei  rapporti esterni di concerto con la Direzione regionale competente per l'attuazione della relativa azione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    I  soggetti  realizzatori delle iniziative  ammesse ai  sensi del comma 2 sono informati, a cura della Direzione soggetto attuatore, che la loro iniziativa è stata  inclusa tra  gli  interventi  finanziati dal  DOCUP  e  che  a  tali iniziative si applicano le disposizioni attuative del  DOCUP e   quelle  in  materia  di  pubblicità  e  in  materia  di controlli.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    I rientri finanziari derivanti dalle operazioni  di rendicontazione  di  cui  al comma  1  e  il  corrispondente cofinanziamento  regionale  sono  assegnati,  nell'ammontare definito a seguito della presentazione della rendicontazione ai  competenti  organi comunitari, al &lt;&lt; Fondo  speciale  per l'obiettivo  2  1997-1999 &gt;&gt; istituito ai sensi dell'articolo 14,  comma 3, della legge regionale 12 febbraio 1998, n.  3, con distinta evidenza e sono utilizzati, in base ad apposita deliberazione  della  Giunta  regionale,  per  le   medesime finalità  del  DOCUP  a  integrazione  delle  risorse   del programma,  con priorità per le azioni che hanno consentito tali rientri.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>      In    relazione   alla   situazione   finanziaria determinatasi   al   31   dicembre   1998   conseguentemente all'applicazione  del presente articolo, quale  rilevata  ai sensi  del  comma  2,  e ai fini indicati  al  comma  4,  si provvede     con    apposito    provvedimento    legislativo all'assestamento  degli stanziamenti dei  connessi  capitoli del bilancio regionale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Assunzioni straordinarie di personale per l'obiettivo 2)<p><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span><span style="">(6)</span><span style="">(7)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nell'ambito delle azioni di assistenza tecnica previste dal DOCUP per l'obiettivo 2 1997-1999, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(97) 3744 del 18 dicembre 1997, la Regione è autorizzata, previa intesa con il Comitato di sorveglianza dell'obiettivo 2 e accettazione dei competenti servizi della Commissione europea come previsto dalla decisione della Commissione n. C(97)1035/6 del 23 aprile 1997 - scheda n. 22, ad effettuare assunzioni straordinarie di personale, con contratto di lavoro a tempo determinato, sia di personale laureato che di personale diplomato, per un numero massimo di 5 unità nella qualifica funzionale di consigliere, di cui 2 con profilo professionale di consigliere giuridico-amministrativo-legale e 3 con profilo professionale consigliere finanziario- contabile-economico e per un massimo di 5 unità nella qualifica funzionale di segretario con profilo professionale segretario contabile. Detto personale opera a supporto delle attività aggiuntive di competenza regionale connesse con l'attuazione del DOCUP.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le assunzioni di cui al presente articolo si utilizzano le graduatorie vigenti per l'assunzione di personale in sostituzione di dipendenti regionali assenti con diritto alla conservazione del posto di cui all'articolo 25 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 31/1997. Ai fini dell'assunzione il personale deve comprovare il mantenimento dei requisiti richiesti all'atto dell'inserimento nelle graduatorie, fatta eccezione per il limite di età e per l'iscrizione nelle liste per l'occupazione.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il rapporto di lavoro ha durata fino alla data di chiusura delle operazioni di pagamento del DOCUP e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. I contratti di lavoro sono stipulati sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto di impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di lire 1.830 milioni per l'anno 1999 a valere sulle risorse del DOCUP obiettivo 2 finalizzate alle azioni di assistenza tecnica cofinanziate dal FESR e dal Fondo Sociale Europeo (FSE), e precisamente lire 1.330 milioni a valere sulle azioni FESR e lire 500 milioni a valere sulle azioni FSE, in conformità al piano finanziario ridefinito ai sensi del comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> In deroga a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3/1998 al finanziamento della spesa autorizzata dal comma 4 provvede direttamente l'Amministrazione regionale a carico del proprio bilancio. La Società Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. provvede a rimborsare alla Regione le quote del &lt;&lt; Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999 &gt;&gt; di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 3/1998, corrispondenti alle erogazioni disposte dall'Amministrazione regionale per le finalità del presente articolo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> In relazione al disposto del presente articolo, e in particolare del comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad adeguare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la convenzione di cui all'articolo 14, comma 6, della legge regionale 3/1998.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.830 milioni per gli anni dal 1999 al 2001, suddivisa in ragione di lire 610 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000, per lo stanziamento a fianco di ciascuno indicato, cui si provvede con l'entrata di cui al comma 9:<p style="text-align: justify;">a) capitolo 550 complessive lire 600 milioni, suddivise in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;</p><p style="text-align: justify;">b) capitolo 8800 complessive lire 296 milioni, suddivise in ragione di lire 148 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;</p><p style="text-align: justify;">c) capitolo 8801 complessive lire 180 milioni, suddivise in ragione di lire 90 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;</p><p style="text-align: justify;">d) capitolo 8815 complessive lire 80 milioni, suddivise in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000;</p><p style="text-align: justify;">e) capitolo 575 complessive lire 64 milioni, suddivise in ragione di lire 32 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.</p><p style="text-align: justify;">La quota autorizzata per l'anno 2001 fa carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> In relazione al disposto di cui al comma 7 è previsto il rimborso di complessive lire 1.830 milioni, per gli anni dal 1999 al 2001, suddiviso in ragione di lire 610 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001, sul capitolo 1099 (3.6.2.) che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 1998-2000 con la denominazione &lt;&lt; Rimborsi da parte di Friulia S.p.A. sul &lt;&lt;Fondo speciale per l'obiettivo 2 1997-1999&gt;&gt; in relazione ad interventi di assistenza tecnica attuati dall'Amministrazione regionale a fronte del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo di lire 1.220 milioni, suddiviso in ragione di lire 610 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Il rimborso previsto per l'anno 2001 affluisce al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 2, L. R. 21/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 2, L. R. 21/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 26/2001</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 1, L. R. 20/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 15, L. R. 12/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 38, comma 2, L. R. 19/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 19/2006</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 56, L. R. 30/2007</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Erogazione anticipata dei contributi su iniziativecofinanziate)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>     Al   fine   di   accelerare   l'attuazione   degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari dei DOCUP  obiettivo  2  e  5b  e dei  Programmi  di  Iniziativa Comunitaria (PIC) di cui alla comunicazione n.  94/C  180  e relativi  subnumeri  del  1  luglio  l994,  approvati  dalla Commissione  europea  relativamente  alla  Regione   Friuli- Venezia Giulia, i contributi concessi in attuazione di detti programmi  possono  essere erogati anche in  via  anticipata fino   ad  un  massimo  del  70  per  cento  del  contributo assegnato,   previo   accertamento   dell'effettivo    avvio dell'iniziativa  contribuita,  nonché  di  ogni   eventuale assunzione di altra notizia inerente il suo concreto  inizio e  dietro  prestazione, da parte dei  soggetti  privati,  di garanzia  fideiussoria  di pari importo  da  rilasciarsi  da parte di Istituti bancari o assicurativi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>    Ai  beneficiari  pubblici può essere  erogata  una seconda  anticipazione fino al massimo del 90 per cento  del contributo  concesso  ad  avvenuto raggiungimento  di  metà della spesa preventivata ed ammessa a contributo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    Per  le attività cofinanziate dal FSE la procedura di  erogazione  del contributo è quella  stabilita  per  le attività formative dai DOCUP per gli obiettivi 3 e 4.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    La  presente norma si applica anche  ai  contributi erogati  a  valere  sugli  obiettivi  2  e  5b,  attuati  in esecuzione  della legge regionale 28 agosto 1995,  n.  35  e successive  modificazioni e integrazioni e dell'articolo  14 della  legge regionale 3/1998, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 11/1998.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Entrata in vigore)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    La  presente legge entra in vigore il giorno  della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></body></html>