Legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 9
 (Disposizioni per il massimo utilizzo delle risorse del
DOCUP obiettivo 2 1994-1996)
1. Al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse comunitarie, statali e regionali previste dal piano finanziario del Documento Unico di Programmazione (DOCUP) obiettivo 2 1994-1996, approvato con decisione della Commissione europea n. C(94)3406 del 16 dicembre 1994, in conformità alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 189/1997 del 16 ottobre 1997 concernente indirizzi per l'armonizzazione e l'accelerazione delle procedure attuative dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a rendicontazione nell'ambito del DOCUP, nei limiti fissati dal piano finanziario per la corrispondente azione, iniziative realizzate con fondi regionali o di altri enti pubblici o di soggetti privati, secondo le specifiche modalità di settore, purché le stesse non risultino inserite in altro programma cofinanziato e siano coerenti con il DOCUP in termini di rispetto degli obiettivi del programma e della specifica azione cui fanno riferimento, di ammissibilità degli impegni e delle spese, di rispetto della normativa comunitaria.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni di concerto con la Direzione regionale competente per l'attuazione della relativa azione.
3. I soggetti realizzatori delle iniziative ammesse ai sensi del comma 2 sono informati, a cura della Direzione soggetto attuatore, che la loro iniziativa è stata inclusa tra gli interventi finanziati dal DOCUP e che a tali iniziative si applicano le disposizioni attuative del DOCUP e quelle in materia di pubblicità e in materia di controlli.
5. In relazione alla situazione finanziaria determinatasi al 31 dicembre 1998 conseguentemente all'applicazione del presente articolo, quale rilevata ai sensi del comma 2, e ai fini indicati al comma 4, si provvede con apposito provvedimento legislativo all'assestamento degli stanziamenti dei connessi capitoli del bilancio regionale.