Art. 1
(Conferenza delle Direzioni regionali e degli enti locali)
1. Al fine di accelerare l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei Programmi Operativi (PO) Interreg II A e C e Azione Pilota articolo 10 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) << Spazio Alpino >>, le Direzioni e le altre strutture regionali soggetti attuatori possono indire una Conferenza di tutte le Direzioni regionali interessate e degli enti locali per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati. Le determinazioni concordate nella Conferenza e risultanti da apposito verbale, nel quale vengono indicati espressamente gli atti sostituiti dalle concordate determinazioni, tengono luogo degli atti predetti.
2. La Giunta regionale provvede, con apposita deliberazione, a dare attuazione ai Programmi Operativi (PO) Interreg II C ed Azione Pilota articolo 10 FESR << Spazio Alpino >>, nonché alle decisioni assunte dai relativi Comitati di gestione nazionale e transnazionale specificando le relative modalità di attuazione.