Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ FINANZIARIE REGIONALI E
INTERVENTI A SUPPORTO DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA
Art. 134
1. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, la lettera a), come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8, è sostituita dalla seguente:
<< a) mediante assunzione di partecipazioni, da smobilizzare, di norma, entro dieci anni, in società per azioni e società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire, con organizzazione operativa nel territorio regionale. Le suddette partecipazioni possono riguardare anche:
1) imprese con organizzazione operativa al di fuori del territorio regionale, purché tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia;
2) imprese e società miste operanti nei Paesi esteri diversi da quelli individuati dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nelle quali siano interessate imprese aventi organizzazione operativa nel territorio regionale con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA, nonché della quota eventualmente intestata ad altre società finanziarie istituite con legge dello Stato o della Regione, o di altri organismi previsti dai programmi di intervento della Comunità Europea;
3) società finanziarie, creditizie, nonché società svolgenti attività di servizio alle imprese, di studio o di propulsione economica, anche operanti al di fuori del territorio regionale, qualora l'intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale; >>.

2. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 18/1966, alla lettera b), come sostituita dall'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, le parole << mediante assistenza finanziaria alle società predette, nonché anche >> sono sostituite dalle parole << mediante assistenza finanziaria ai soggetti di cui alla lettera a), anche indipendentemente dalla partecipazione agli stessi, nonché, direttamente o >>.
3. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 18/1966, la lettera c), come sostituita dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8/1993, è sostituita dalla seguente:
<< c) mediante assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese, con particolare riguardo all'esercizio di attività:
1) di consulenza aziendale;
2) di formazione imprenditoriale;
3) di consulenza finanziaria;
4) di assistenza per scambi in compensazione;
5) di guida al finanziamento e alla capitalizzazione con particolare riguardo alla prestazione di servizi finalizzati alla quotazione sui mercati mobiliari ed all'emissione di cambiali finanziarie e di certificati di investimento, alla ricerca di partnership ed all'assistenza per la gestione di contratti a termine;
6) di assistenza per la crescita della nuova impresa. >>.

5. All'articolo 2, primo comma, della legge 18/1966, la lettera c), come sostituita dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 8/1993, è sostituita dalla seguente: << c) che le partecipazioni della costituenda Società finanziaria, previste dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte, tenuto conto anche delle quote indirettamente detenute attraverso altre società dalla stessa già partecipate. Le partecipazioni possono superare il predetto limite del 35 per cento, qualora le stesse riguardino imprese e società miste operanti nei paesi esteri ovvero società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguano finalità, analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell'articolo 1 ovvero qualora le stesse siano finalizzate ad interventi di riconversione o ristrutturazione aziendale; >>.
6. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 18/1966, la lettera e), come sostituita dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2/1992, è sostituita dalla seguente:
<< e) che sia prevista la possibilità, nei casi in cui la Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA lo ritenga opportuno, di attuare i propri interventi di partecipazione a condizione di essere rappresentata nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della società cui le stesse partecipazioni si riferiscono; >>.

7. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 18/1966, la lettera f), come sostituita dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2/1992, è sostituita dalla seguente:
<< f) che le partecipazioni di cui alla lettera c) siano attuate in coerenza con gli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 2/1992; >>.

9. All'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 18/1966, le parole << L'obbligo di smobilizzo >> sono sostituite dalle parole << Il limite decennale >>.
10. All'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3 al primo comma, le parole da << Tale fondo >> a << in particolare: >>, sono sostituite dalle seguenti << Tale fondo, appartenente al patrimonio della predetta società, viene utilizzato, sulla base di un programma predisposto dal consiglio di amministrazione della società medesima ed approvato dall'assemblea ordinaria della stessa, a favore di imprese le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell'economia del Friuli-Venezia Giulia, nonché della nuova impresa nel territorio regionale, riguardando in particolare: >>.
11. All'articolo 1, primo comma, lettera c), della legge 22/1975, le parole << dell'Est europeo, >> sono sostituite dalle parole << diversi da quelli individuati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, >>.
13.
All'articolo 1 della legge regionale 22/1975, il terzo comma è sostituito dal seguente:

15.
All'articolo 1 della legge 22/1975, il quarto comma è sostituito dal seguente:

16. Gli impegni contrattuali e comunque le obbligazioni assunte sulla base di disposizioni modificate o abrogate dal presente articolo mantengono validità fino alla conclusione o all'estinzione degli stessi.
19. L'operazione di aumento di capitale di cui al comma 17 è condizionata alla predisposizione da parte del consiglio di amministrazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA di un piano di impresa e di riorganizzazione interna, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, funzionale all'efficace svolgimento delle attività individuate dal presente articolo.
20. All'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, come modificata dal comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, le parole << e dalle Società finanziarie a partecipazione regionale; >> sono sostituite dalle parole << e dalle Società finanziarie partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, ovvero esclusivamente da queste ultime; >>.
21.
L'articolo 4 della legge regionale 31/1996 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. Il fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, può essere utilizzato per la concessione di ogni tipo di garanzia riferita ad iniziative economiche, sia nuove che esistenti, localizzate nel Friuli-Venezia Giulia ovvero, limitatamente a quelle poste in essere da imprese con organizzazione operativa nella regione, anche al di fuori del territorio regionale. >>.

22. Al fine di razionalizzare e potenziare la capacità operativa degli strumenti finanziari partecipati indirettamente dalla Regione nei settori del leasing e delle garanzie finanziarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la fusione tra la società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di sviluppo Società per Azioni - Friulia Lis SpA e la Finfidi SpA - Società finanziaria per la concessione di garanzie e fidi, anche previo riassetto della compagine azionaria di quest'ultima.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la modifica allo statuto della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere forme di collaborazione e coordinamento tra la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA e le società finanziarie e creditizie partecipate dalla Regione al fine di realizzare le condizioni di complementarietà e sinergia necessarie alla realizzazione delle attività affidate alla Finanziaria medesima, ovvero al raggiungimento degli obiettivi cui le attività stesse sono preordinate.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione Europea, come previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
2 Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle disposizioni del presente articolo previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
3 Parole sostituite al comma 18 da art. 8, comma 18, L. R. 4/2001
4 Comma 18 bis aggiunto da art. 8, comma 19, L. R. 4/2001
5 Integrata la disciplina del comma 18 da art. 9, comma 5, L. R. 3/2002