Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO, PATRIMONIO
IMMOBILIARE PUBBLICO, SOCIETÀ FINANZIARIE REGIONALI,
INTERVENTI A SUPPORTO DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA E
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
Art. 127
1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.
2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma l vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.
3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.
4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 31, L. R. 2/2000
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 2, L. R. 17/2004
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 49, L. R. 30/2007
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 18, L. R. 9/2008
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 20, L. R. 9/2008
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 9, L. R. 24/2009
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 13, comma 10, L. R. 24/2009
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 28, L. R. 24/2009
9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 21, L. R. 22/2010
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 53 bis, L. R. 22/2010, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 15, comma 12, lettera c), L. R. 18/2011
11 Comma 1 interpretato da art. 15, comma 1, L. R. 18/2011
12 Comma 1 interpretato da art. 15, comma 2, L. R. 18/2011
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 12/2014
14 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 1, L. R. 20/2015
Art. 128

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 11, comma 37, L. R. 4/1999
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 60, comma 1, L. R. 9/1999
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 60, comma 2, L. R. 9/1999
4 Comma 5 sostituito da art. 60, comma 3, L. R. 9/1999
5 Comma 9 bis aggiunto da art. 60, comma 4, L. R. 9/1999
6 Comma 9 ter aggiunto da art. 60, comma 4, L. R. 9/1999
7 Parole sostituite al comma 9 bis da art. 16, comma 4, L. R. 13/2000
8 Integrata la disciplina del comma 9 ter da art. 16, comma 5, L. R. 13/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 37, lettera b), L. R. 24/2009
9 Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 6, L. R. 2/2001
10 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 6, L. R. 10/2002 ; peraltro tale aggiunta deve ritenersi sostitutiva di quella prevista dall'art. 1, comma 6, L.R. 2/2001 in quanto di identico contenuto.
11 Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 1, L. R. 20/2002
12 Parole aggiunte al comma 8 da art. 10, comma 1, L. R. 20/2002
13 Parole aggiunte al comma 9 bis da art. 10, comma 1, L. R. 20/2002
14 Parole sostituite al comma 9 bis da art. 10, comma 1, L. R. 20/2002
15 Parole sostituite al comma 4 da art. 7, comma 20, L. R. 1/2005
16 Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, L. R. 8/2005
17 Comma 9 bis sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 19/2005
18 Integrata la disciplina del comma 9 bis da art. 13, comma 26, L. R. 24/2009
19 Articolo abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 24/2009 , a decorrere dall' 1 marzo 2010. La composizione e il funzionamento della nuova Delegazione trattante pubblica di comparto sono disciplinati dai commi 28 e seguenti del medesimo art. 13, L.R. 24/2009.
CAPO II
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO
Art. 130
 (Disposizioni sul patrimonio immobiliare del disciolto Ente
nazionale per le Tre Venezie)
1.
All'articolo 14 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 38, il comma 2 bis, come inserito dall'articolo 21, comma 6, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, è sostituito dal seguente:
<< 2 bis. Gli attuali locatari hanno diritto all'acquisto degli alloggi occupati al prezzo ed alle condizioni determinati conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, ferma restando l'applicabilità, per gli alloggi già appartenenti al disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie, della detrazione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 21. Per gli alloggi già in gestione allo stesso Ente Tre Venezie, il prezzo calcolato ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, potrà essere scontato di una ulteriore percentuale dell'1 per cento per ogni anno di conduzione antecedente al 1998, fino ad un massimo del 40 per cento. >>.

Art. 132
 (Cessione alloggi del disciolto ENLRP)
1. Gli alloggi indicati alla lettera b) dell'articolo 3 del DPR 18 dicembre 1979, n. 839, passati alla Regione ai sensi dello stesso decreto e da quest'ultima trasferiti agli Istituti Autonomi per le Case Popolari in esecuzione della legge regionale 8 giugno 1993, n. 34, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari o loro familiari conviventi, i quali li conducano a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento del canone e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto.
3. Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l'alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa.
4. La deliberazione di cessione deve essere adottata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di cessione.
5. La stipulazione del contratto deve intervenire entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 4.
6. Il Consiglio di amministrazione dello IACP è tenuto a presentare all'organo vigilante, contestualmente al bilancio consuntivo, una relazione che evidenzi i casi di mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, le motivazioni dello stesso e le eventuali responsabilità e le azioni svolte per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. Il prezzo determinato ai sensi del comma 7, viene ridotto di una percentuale pari al 65 per cento quando il richiedente sia un lavoratore dipendente o pensionato e al 50 per cento negli altri casi, indipendentemente dalle qualità personali del richiedente.
9. Nella determinazione del prezzo di cessione in proprietà, gli enti sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario.
10. Il pagamento del prezzo può avvenire in un'unica soluzione o ratealmente in non più di 240 rate mensili. Nel caso di pagamento rateale del prezzo, il richiedente deve anticipare in contanti il 25 per cento dello stesso. Sulle rate da corrispondere per il pagamento residuo è dovuto un interesse, calcolato su base annua, pari all'8 per cento.
11. Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto di stipula del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo, l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.
12. Le somme ricavate dalle cessioni - detratti gli importi necessari all'anticipata estinzione dei mutui eventualmente contratti per la costruzione degli alloggi ceduti - sono destinate esclusivamente all'acquisto, al recupero ed alla costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata.
Note:
1 Comma 1 interpretato da art. 64, comma 1, L. R. 9/1999
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 2, L. R. 9/1999
3 Comma 12 bis aggiunto da art. 64, comma 3, L. R. 9/1999
CAPO III
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ FINANZIARIE REGIONALI E
INTERVENTI A SUPPORTO DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA
Art. 134
1. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, la lettera a), come da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8, è sostituita dalla seguente:
<< a) mediante assunzione di partecipazioni, da smobilizzare, di norma, entro dieci anni, in società per azioni e società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire, con organizzazione operativa nel territorio regionale. Le suddette partecipazioni possono riguardare anche:
1) imprese con organizzazione operativa al di fuori del territorio regionale, purché tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia;
2) imprese e società miste operanti nei Paesi esteri diversi da quelli individuati dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nelle quali siano interessate imprese aventi organizzazione operativa nel territorio regionale con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA, nonché della quota eventualmente intestata ad altre società finanziarie istituite con legge dello Stato o della Regione, o di altri organismi previsti dai programmi di intervento della Comunità Europea;
3) società finanziarie, creditizie, nonché società svolgenti attività di servizio alle imprese, di studio o di propulsione economica, anche operanti al di fuori del territorio regionale, qualora l'intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale; >>.

2. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 18/1966, alla lettera b), come sostituita dall'articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, le parole << mediante assistenza finanziaria alle società predette, nonché anche >> sono sostituite dalle parole << mediante assistenza finanziaria ai soggetti di cui alla lettera a), anche indipendentemente dalla partecipazione agli stessi, nonché, direttamente o >>.
3. All'articolo 1, primo comma, della legge regionale 18/1966, la lettera c), come sostituita dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 8/1993, è sostituita dalla seguente:
<< c) mediante assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese, con particolare riguardo all'esercizio di attività:
1) di consulenza aziendale;
2) di formazione imprenditoriale;
3) di consulenza finanziaria;
4) di assistenza per scambi in compensazione;
5) di guida al finanziamento e alla capitalizzazione con particolare riguardo alla prestazione di servizi finalizzati alla quotazione sui mercati mobiliari ed all'emissione di cambiali finanziarie e di certificati di investimento, alla ricerca di partnership ed all'assistenza per la gestione di contratti a termine;
6) di assistenza per la crescita della nuova impresa. >>.

5. All'articolo 2, primo comma, della legge 18/1966, la lettera c), come sostituita dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 8/1993, è sostituita dalla seguente: << c) che le partecipazioni della costituenda Società finanziaria, previste dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte, tenuto conto anche delle quote indirettamente detenute attraverso altre società dalla stessa già partecipate. Le partecipazioni possono superare il predetto limite del 35 per cento, qualora le stesse riguardino imprese e società miste operanti nei paesi esteri ovvero società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguano finalità, analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell'articolo 1 ovvero qualora le stesse siano finalizzate ad interventi di riconversione o ristrutturazione aziendale; >>.
6. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 18/1966, la lettera e), come sostituita dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2/1992, è sostituita dalla seguente:
<< e) che sia prevista la possibilità, nei casi in cui la Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA lo ritenga opportuno, di attuare i propri interventi di partecipazione a condizione di essere rappresentata nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della società cui le stesse partecipazioni si riferiscono; >>.

7. All'articolo 2, primo comma, della legge regionale 18/1966, la lettera f), come sostituita dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 2/1992, è sostituita dalla seguente:
<< f) che le partecipazioni di cui alla lettera c) siano attuate in coerenza con gli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 2/1992; >>.

9. All'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 18/1966, le parole << L'obbligo di smobilizzo >> sono sostituite dalle parole << Il limite decennale >>.
10. All'articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 1998 n. 3 al primo comma, le parole da << Tale fondo >> a << in particolare: >>, sono sostituite dalle seguenti << Tale fondo, appartenente al patrimonio della predetta società, viene utilizzato, sulla base di un programma predisposto dal consiglio di amministrazione della società medesima ed approvato dall'assemblea ordinaria della stessa, a favore di imprese le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell'economia del Friuli-Venezia Giulia, nonché della nuova impresa nel territorio regionale, riguardando in particolare: >>.
11. All'articolo 1, primo comma, lettera c), della legge 22/1975, le parole << dell'Est europeo, >> sono sostituite dalle parole << diversi da quelli individuati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, >>.
13.
All'articolo 1 della legge regionale 22/1975, il terzo comma è sostituito dal seguente:

15.
All'articolo 1 della legge 22/1975, il quarto comma è sostituito dal seguente:

16. Gli impegni contrattuali e comunque le obbligazioni assunte sulla base di disposizioni modificate o abrogate dal presente articolo mantengono validità fino alla conclusione o all'estinzione degli stessi.
19. L'operazione di aumento di capitale di cui al comma 17 è condizionata alla predisposizione da parte del consiglio di amministrazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA di un piano di impresa e di riorganizzazione interna, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, funzionale all'efficace svolgimento delle attività individuate dal presente articolo.
20. All'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, come modificata dal comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, le parole << e dalle Società finanziarie a partecipazione regionale; >> sono sostituite dalle parole << e dalle Società finanziarie partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, ovvero esclusivamente da queste ultime; >>.
21.
L'articolo 4 della legge regionale 31/1996 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. Il fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, può essere utilizzato per la concessione di ogni tipo di garanzia riferita ad iniziative economiche, sia nuove che esistenti, localizzate nel Friuli-Venezia Giulia ovvero, limitatamente a quelle poste in essere da imprese con organizzazione operativa nella regione, anche al di fuori del territorio regionale. >>.

22. Al fine di razionalizzare e potenziare la capacità operativa degli strumenti finanziari partecipati indirettamente dalla Regione nei settori del leasing e delle garanzie finanziarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la fusione tra la società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di sviluppo Società per Azioni - Friulia Lis SpA e la Finfidi SpA - Società finanziaria per la concessione di garanzie e fidi, anche previo riassetto della compagine azionaria di quest'ultima.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la modifica allo statuto della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere forme di collaborazione e coordinamento tra la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA e le società finanziarie e creditizie partecipate dalla Regione al fine di realizzare le condizioni di complementarietà e sinergia necessarie alla realizzazione delle attività affidate alla Finanziaria medesima, ovvero al raggiungimento degli obiettivi cui le attività stesse sono preordinate.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione Europea, come previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
2 Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle disposizioni del presente articolo previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
3 Parole sostituite al comma 18 da art. 8, comma 18, L. R. 4/2001
4 Comma 18 bis aggiunto da art. 8, comma 19, L. R. 4/2001
5 Integrata la disciplina del comma 18 da art. 9, comma 5, L. R. 3/2002
CAPO IV
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 136

( ABROGATO )

Note:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 136, abrogata da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000
2 Articolo abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 7/2000