Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Sezione I
 Disposizioni in materia di organizzazione della Direzione
regionale dell'ambiente e di valutazione di impatto
ambientale
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 43/1990, con effetto dall'1/1/2022.
Sezione II
 Disposizioni in materia di smaltimento rifiuti
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 16/2008
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 120, L. R. 14/2012
3 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera m), L. R. 12/2016
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 9/1999
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 21, comma 1, L. R. 7/2001
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 18, comma 22, L. R. 13/2002
4 Comma 2 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 25/2005
5 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera s), L. R. 34/2017
Sezione III
 Disposizioni in materia di parchi e foreste
Art. 9
 (Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi
e foreste)
3. All'articolo 39, comma 2, della legge regionale 42/1996, dopo le parole << dal regolamento della riserva >> sono aggiunte le seguenti: << , ovvero dalle norme di gestione dei beni immobili del patrimonio regionale di cui all'articolo 79, comma 1, >>.
4. All'articolo 54, comma 2, della legge regionale 42/1996, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: << m bis) da un ulteriore rappresentante del Comune di Resia, nominato dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b). >>.
5. L'area individuata dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 42/1996 cessa di far parte delle aree di reperimento di cui al medesimo articolo ed è istituita quale riserva naturale regionale.
8. All'articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 18, comma 7, lettera d), della legge regionale 10/1997, le parole << Per gli oneri relativi ai lavori da eseguirsi in economia ai sensi della legge regionale 9/1990, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di cui all'articolo 79 comma 1, >> sono sostituite dalle parole: << Per gli oneri relativi alla gestione di beni immobili di cui all'articolo 79, commi 1 ed 1 bis, >>.
9. In relazione al disposto di cui all'articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, come da ultimo modificato dal comma 8, la denominazione del capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 è così sostituita: << Spese per la gestione di beni immobili del patrimonio regionale >>.
11. Tutti i pagamenti afferenti le competenze dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, anche mediante aperture di credito e conseguenti ordini di accreditamento da disporre - nel limite di spesa di lire 1.000 milioni - a favore dei dirigenti preposti ai Servizi della Direzione regionale, ovvero di dipendenti regionali, con qualifica funzionale non inferiore a consigliere, assegnati ai medesimi Servizi.
12. La norma di cui al comma 11 si applica anche alle pratiche già istruite ed a quelle in corso di istruzione o non ancora definite, alla data di entrata in vigore della presente legge.
14. La gestione della riserva naturale regionale della Forra del Cellina è affidata all'Ente parco delle Dolomiti friulane.
15. Al Consiglio direttivo dell'Ente parco delle Dolomiti friulane partecipano i Sindaci dei Comuni di Barcis e di Montereale Valcellina ovvero, in caso di impedimento o assenza, i Vicesindaci.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione della riserva naturale istituita con la presente legge anche mediante finanziamenti annui agli organi gestori.
18. Ad integrazione del disposto dell'articolo 84, comma 16, della legge regionale 42/1996, e per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33, è autorizzata l'ulteriore spesa, per l'anno 1998, di lire 3 milioni a carico del capitolo 3101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo; al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
19. Ad integrazione del disposto dell'articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, e per la conclusione dei rapporti giuridici passivi del soppresso ente regionale Azienda delle foreste, non cessati alla data del 30 giugno 1997, trasferiti all'Amministrazione regionale ed assegnati all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge regionale 42/1996, e dell'articolo 9, comma 6, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 33/1997, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva, per l'anno 1998, di lire 300 milioni, a carico del capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998; al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
20. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis, dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come aggiunto dal comma 1, fanno carico ai capitoli 3139 e 3140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, le cui denominazioni sono modificate mediante sostituzione delle parole finali << e biotopi >> con le seguenti parole: << biotopi e terreni di particolare pregio naturalistico, nonché spese per la conservazione, il miglioramento ed il mantenimento delle biodiversità, e spese per la fruizione didattica e la ricerca scientifica >>.
21. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 42/1996, sono assunti dall'Amministrazione regionale e fanno carico ai capitoli 550, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 bis dell'articolo 79, della legge regionale 42/1996, come aggiunto dal comma 7, fanno carico ai capitoli 3102 e 3103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1 Comma 7 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
2 Comma 2 abrogato da art. 64, comma 1, lettera j), L. R. 20/2021
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
Art. 11
 (Modifiche alle leggi regionali in materia di forestazione)
9.
All'articolo 58 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 31/1997, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modifiche, sono impiegati per l'espletamento delle urgenti funzioni dell'Amministrazione regionale presso la Direzione regionale delle foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. >>.

Note:
1 Comma 3 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2 Comma 7 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
3 Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
4 Comma 5 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
5 Comma 6 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
6 Comma 8 abrogato da art. 23, comma 1, lettera h), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera h), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 13
 (Disposizioni in materia di Corpo forestale regionale.
Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 7/1988 e 20/1996)
2.
L'articolo 56 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:
<< Art. 56
 
1. Il servizio esterno di vigilanza e prevenzione svolto dal personale del Corpo forestale regionale è un servizio armato, il cui svolgimento è disciplinato da apposito regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 73, terzo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il personale del Corpo forestale regionale a cui il Commissario del Governo nella Regione abbia riconosciuto la qualifica di agente di pubblica sicurezza a norma dell'articolo 3, secondo comma, del DPR 26 agosto 1965, n. 1116, porta, senza licenza, le armi fornite in dotazione dall'Amministrazione regionale.
3. Al personale del Corpo forestale regionale ed a quello ittico è fornito dall'Amministrazione regionale il vestiario e l'equipaggiamento necessario all'espletamento del servizio, ivi incluso l'armamento previsto in dotazione unitamente alle idonee attrezzature d'uso e custodia.
4. Le spese relative all'acquisto dell'armamento, nonché alla relativa manutenzione e riparazione, purché non conseguenti a colpa del dipendente, sono a carico dell'Amministrazione regionale. Sono pure a carico dell'Amministrazione regionale gli oneri assicurativi per i rischi connessi e conseguenti all'uso dell'arma in dotazione agli appartenenti al personale di cui al comma 1.
6. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti le caratteristiche, la quantità ed il periodo minimo dell'uso del vestiario e dell'equipaggiamento. >>.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, le Stazioni forestali sono istituite quali strutture stabili di livello inferiore al Servizio.
4. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, come da ultimo sostituito dall'articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, il numero << 68 >> è sostituito dal numero << 73 >> e l'inciso << 5 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale >> è sostituito dall'inciso << 10 nel profilo professionale di consigliere ispettore forestale >>.
5. Il regolamento di cui all'articolo 56 della legge regionale 53/1981, come sostituito dal comma 2, è emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Sezione IV
 Altre disposizioni in materia di ambiente
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera m), L. R. 12/2016
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 9/1999
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 16
2. La spesa ammissibile per i contributi di cui al comma 1 può comprendere anche gli oneri di trasporto e smaltimento dei rifiuti relativi all'intervento.
5. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i contenuti dell'abbattimento dei costi all'utenza, sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2424 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore di Enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali con amianto da edifici pubblici, locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
7. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2425 (2.1.243.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione << Contributi in conto capitale agli operatori pubblici e privati, gestori di impianti tecnologici, di discariche e depositi preliminari in relazione alla capacità dell'impianto di smaltire rifiuti contenenti amianto, per l'abbattimento dei relativi costi per l'utenza >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
Note:
1 Le disposizioni del comma 3 hanno effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione Europea, come previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 93, L. R. 4/2001
3 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 106, L. R. 4/2001
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 106, L. R. 4/2001
5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 34, L. R. 1/2004
6 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 35, L. R. 1/2004
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 57, comma 1, L. R. 24/2006
8 Comma 4 sostituito da art. 57, comma 1, L. R. 24/2006
9 Comma 1 bis abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
10 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 16/2008
11 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 40, L. R. 22/2010
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 26, L. R. 16/2016