Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
Art. 53
 (Modifiche alla legge regionale 28/1995 in materia di
sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il
recupero del quartiere di Panzano)
2.
Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 28/1995 sono sostituiti dai seguenti:
<< Art. 3
 (Destinazione della sovvenzione)
3. Le anticipazioni concedibili ai privati sono commisurate in relazione ai massimali stabiliti dall'articolo 8, primo comma, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e devono essere garantite da iscrizione sull'immobile di ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione concessa.
4. Nel caso di alienazione degli immobili di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 3), il prezzo di ciascuno è dato dal prezzo di acquisizione dell'immobile, o dal valore dello stesso prima dell'intervento edilizio nel caso fosse già di proprietà comunale, e dal costo effettivo dei lavori eseguiti.
5. La restituzione al Comune delle anticipazioni concesse deve avvenire entro il termine massimo di 15 anni al tasso del 3 per cento, a far tempo dal primo anno successivo alla prima erogazione.
6. Con regolamento adottato dal Comune ed approvato con delibera della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di individuazione e gli obblighi dei soggetti beneficiari, che devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata, di erogazione e di restituzione delle anticipazioni e di attuazione degli interventi finanziati.
Art. 4
 (Locazione degli alloggi)
2. Con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 3 vengono disciplinati i criteri, i punteggi e le modalità delle assegnazioni in locazione, con priorità per i residenti da almeno 5 anni nel Comune di Monfalcone, gli obblighi degli assegnatari, i criteri e le modalità di revoca delle assegnazioni degli alloggi.
4. Gli alloggi assegnati in locazione, in deroga agli articoli 69 e seguenti della legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari che siano inquilini da almeno cinque anni, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata.
6. Le modalità di cessione degli alloggi sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 3. >>.