Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivitā economiche e produttive, sanitā e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societā finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
Art. 51
 (Programma di metanizzazione della zona montana)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a proseguire nel completamento della rete di distribuzione dei gas combustibili nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunitā montane, in attuazione del relativo programma generale deliberato dal Consiglio regionale nelle sedute del 1 ottobre 1981, 3 dicembre 1986 e 28 febbraio 1989.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 9/1999
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 9/1999
3 Parole soppresse al comma 1 bis da art. 18, comma 10, L. R. 25/1999
4 Derogata la disciplina del comma 1 bis da art. 18, comma 23, L. R. 13/2002