Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivitą economiche e produttive, sanitą e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societą finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
Art. 49
 (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8/1995 in
materia di adeguamento degli impianti di edifici pubblici
alle norme di sicurezza)
1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, le parole << a Comuni e Province >> sono sostituite dalle parole << a Comuni, Province e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza >>.
2. All'articolo 5, comma 3, lettera c), della legge regionale 8/1995, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995 e modificato dall'articolo 6 della legge regionale 22/1995, le parole << del Sindaco del Comune ovvero del Presidente della Provincia >> sono sostituite dalle parole << del Sindaco del Comune, del Presidente della Provincia ovvero del Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza >>.
3. All'articolo 5, comma 8, della legge regionale 8/1995, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, le parole << il Sindaco del Comune ovvero il Presidente della Provincia >> sono sostituite dalle parole << il Sindaco del Comune, il Presidente della Provincia ovvero il Presidente dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza >>.