Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivitā economiche e produttive, sanitā e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societā finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
Art. 38
2. La Giunta regionale, prima di sottoscrivere la quota azionaria di competenza, acquisisce il parere della competente Commissione consiliare sullo statuto e sull'atto costitutivo della societā.
3. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1683 (2.1.254.3.09.21) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 10 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione IX - con la denominazione << Partecipazione al capitale sociale della societā per azioni per il rilancio dell'aeroporto <<Duca Amedeo D'Aosta>> di Gorizia >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1998.
4. All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1998, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 402 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 100, L. R. 2/2006
2 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera nn), L. R. 10/2012 . Delle partecipazioni della Regione alla societā č autorizzata la cessione gratuita ai Comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, della medesima L.R. 10/2012. Sino alla conclusione della procedura e alla pubblicazione nel BUR del decreto del Presidente della Regione concernente la cessazione dell'efficacia delle relative disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina previgente come indicato all'art. 30, commi 2 e 3, della citata L.R. 10/2012.