Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
Art. 36
1. In via di interpretazione autentica, nei programmi di investimento finanziati con le provvidenze previste dagli articoli 17 e 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 10/1995, possono essere ricomprese le spese sostenute per oneri derivanti da riserve, purché connesse con la realizzazione complessiva dell'opera.