Art. 125
(Disposizioni in materia di enti teatrali)
1. Ai sensi e per gli effetti del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, l'Amministrazione regionale č autorizzata a promuovere e partecipare alla costituenda Fondazione di diritto privato << Teatro lirico Giuseppe Verdi >>.
2. Per le finalitā di cui al comma 1 č autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 5349 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 24 - programma 2.4.3 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VI - con la denominazione << Spese per la promozione e la partecipazione alla costituenda Fondazione di diritto privato "Teatro lirico Giuseppe Verdi" >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 71 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).