Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022
Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivitā economiche e produttive, sanitā e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societā finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
Art. 115
(Norme di salvaguardia del Piano regionale del commercio)
1. Nei confronti delle imprese richiedenti autorizzazioni per esercizi di grande distribuzione, le quali abbiano ottenuto da almeno ventiquattro mesi il nullaosta della Giunta regionale di cui all'
articolo 3 della legge regionale 41/1990 e non abbiano provveduto all'attivazione del relativo esercizio commerciale, č prevista la decadenza automatica del nullaosta concesso.