Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivitā economiche e produttive, sanitā e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societā finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
Art. 109
1. Alle imprese commerciali e di servizi che abbiano presentato domanda di contributo, ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, per un investimento superiore a lire 100 milioni entro la data di entrata in vigore della legge regionale 36/1996 č consentito di optare tra i benefici previsti dall'articolo 8 della legge regionale 36/1996 e un contributo << una tantum >> della misura massima del 10 per cento dell'investimento ammissibile.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione Europea, come previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
2 Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle disposizioni del presente articolo previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.