Art. 109
(Opzione tra i benefici di cui all'articolo 8 della legge
regionale 36/1996 e contributi una tantum a favore di
imprese commerciali e di servizi)
2.
Le domande di opzione, di cui al comma 1, devono essere presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le condizioni per accedere al beneficio, di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) riscatto finale del bene non avvenuto in forma anticipata;
b) continuitā dell'impresa istante o trasferimento dell'impresa stessa per atto tra i vivi o a causa di morte;
c) rispetto di tutte le condizioni fissate dalla legge regionale 63/1976 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Per le finalitā previste dal comma 1 č autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8294 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - con la denominazione << Contributi sostitutivi dei finanziamenti previsti, per le imprese commerciali e di servizio, dalla soppressa
legge regionale 63/1976 >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8221 dello stato di previsione precitato.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione Europea, come previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
2 Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle disposizioni del presente articolo previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.