Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivitā economiche e produttive, sanitā e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societā finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
Art. 107
 (Rinnovo dei finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge
regionale 49/1978 destinati al sostegno dei settori
produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici)
1. L'Amministrazione regionale, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, č autorizzata a rinnovare i finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, a favore di imprese a cui veniva assegnato un contributo ai sensi della legge regionale 49/1978, e successivamente lo stesso veniva revocato in quanto le imprese beneficiarie operavano in un settore diverso da quello del commercio, al fine di assicurare continuitā operativa.
2. Per le finalitā previste dal comma 1 l'Amministrazione regionale č autorizzata ad erogare finanziamenti nella misura massima di lire 251.266.730.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, č autorizzata la spesa di lire 251.266.730 per l'anno 1998 a carico del capitolo 8293 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 30 - programma 3.4.2 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - con la denominazione << Finanziamenti per le finalitā di cui all'articolo 107, comma 1, della legge regionale n. 13/1998 >> e con lo stanziamento di lire 251.266.730 per l'anno 1998, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietā per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >> del medesimo stato di previsione della spesa, il cui stanziamento č corrispondentemente ridotto di pari importo. Detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo e secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 14.