Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivitą economiche e produttive, sanitą e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societą finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
Art. 105
 (Norme in materia di commercio)
1. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede ad adottare, secondo le competenze dello Statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, una nuova normativa di disciplina del commercio, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del decreto legislativo 114/1998.
2. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, il vigente Piano del commercio deve essere adeguato nelle sue previsioni normative e quantitative alle disposizioni di cui alle leggi regionali 28 agosto 1995, n. 34, e 25 marzo 1996, n. 16.