Art. 106
( ABROGATO )
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione Europea, come previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 50, L. R. 13/2000
3 Articolo interpretato da art. 13, comma 59, L. R. 13/2000
4 Integrata la disciplina del comma 17 da art. 13, comma 52, L. R. 13/2000
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 10, L. R. 18/2003
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 110, comma 8, L. R. 29/2005
7 Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 107
(Rinnovo dei finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge
regionale 49/1978 destinati al sostegno dei settori
produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici)
2. Per le finalità previste dal comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti nella misura massima di lire 251.266.730.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 251.266.730 per l'anno 1998 a carico del capitolo 8293 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 30 - programma 3.4.2 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - con la denominazione << Finanziamenti per le finalità di cui all'
articolo 107, comma 1, della legge regionale n. 13/1998 >> e con lo stanziamento di lire 251.266.730 per l'anno 1998, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >> del medesimo stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. Detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo e secondo comma, della
legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 11 febbraio 1998, n. 14.
Art. 108
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'
articolo 2 della legge regionale 36/96, così come sostituito dal comma 1, fanno carico al capitolo 8284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
5. Lo stanziamento di lire 7.500 milioni previsto nel bilancio 1998 sul capitolo 1640 dello stato di previsione della spesa viene interamente trasferito sul capitolo 8284 il cui stanziamento per l'anno 1998 è elevato di pari importo.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
2 Comma 6 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
Art. 109
(Opzione tra i benefici di cui all'articolo 8 della legge
regionale 36/1996 e contributi una tantum a favore di
imprese commerciali e di servizi)
2.
Le domande di opzione, di cui al comma 1, devono essere presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le condizioni per accedere al beneficio, di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) riscatto finale del bene non avvenuto in forma anticipata;
b) continuità dell'impresa istante o trasferimento dell'impresa stessa per atto tra i vivi o a causa di morte;
c) rispetto di tutte le condizioni fissate dalla legge regionale 63/1976 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8294 (2.1.243.3.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - con la denominazione << Contributi sostitutivi dei finanziamenti previsti, per le imprese commerciali e di servizio, dalla soppressa
legge regionale 63/1976 >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8221 dello stato di previsione precitato.
Note:
1 Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR dell' avviso dell' esito positivo dell' esame da parte della Commissione dell' Unione Europea, come previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
2 Annullato, ex articolo 20 della L.R. 11/99, il rinvio dell' efficacia delle disposizioni del presente articolo previsto dall' articolo 141 della medesima L.R. 13/98.
Art. 110
1. Le imprese di cui all'
articolo 3 della legge regionale 36/1996 sono autorizzate a rinegoziare il contratto di mutuo a tassi attuali, fermo restando il diritto a percepire il contributo straordinario di cui al
comma 1 del citato articolo 3 della legge regionale 36/1996 maturato al 30 giugno 1998, purché rinuncino alle agevolazioni sulle rate successive e si impegnino a mantenere la destinazione commerciale dei beni oggetto del programma d'investimento per tutta la durata del mutuo, pena la revoca del contributo concesso secondo la procedura di cui alla
legge regionale 46/1993, e successive modifiche e integrazioni.