Art. 94
2. Le funzioni ed i compiti di cui agli articoli 3, 11, 13, 14, 15 e 16 della
legge regionale 25/1996 sono esercitati, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, dall'ERSA.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle funzioni di cui all'
articolo 16 della legge regionale 25/1996 trasferite all'ERSA, nella denominazione del capitolo 6239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 č inserita all'inizio la locuzione << Finanziamenti all'ERSA per la concessione di >>, il codice di finanza regionale č modificato in (2.1.235.3.10.24) e il programma č modificato in 3.1.7.
Note:
1 Comma 4 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.