Legge regionale 09 novembre 1998, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022
Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivitą economiche e produttive, sanitą e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societą finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
Art. 141
(Sospensione dell'efficacia)
1. Gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3 e 106, sono sospesi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunitą europea.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 11/1999