Art. 131
(Ulteriori norme in materia di cessione di beni patrimoniali
pubblici)
2. Per le procedure espletate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non si sia proceduto alla redazione di un atto ricognitivo e qualora sussistano le condizioni relative alla destinazione dei beni di cui al comma 1, le procedure medesime possono essere regolarizzate con la redazione dell'atto ricognitivo, con le modalitą parimenti previste dal comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera h), L. R. 17/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.