Art. 11
(Modifiche alle leggi regionali in materia di forestazione)
2.
All'
articolo 3 ter della legge regionale 26/1993, come aggiunto dall'
articolo 3 della legge regionale 6/1997, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. La Direzione regionale delle foreste ha facoltà di stipulare contratti per l'acquisto o per la costituzione di servitù sopra gli immobili, già assoggettati a procedimento di espropriazione in caso di convenienza, da valutarsi in concreto, in relazione all'interesse alla sollecita definizione dell'acquisizione ed ai riflessi negativi, anche sui costi, di eventuali contestazioni giudiziarie. >>.
Note:
1 Comma 3 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2 Comma 7 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
3 Comma 4 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
4 Comma 5 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
5 Comma 6 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007
6 Comma 8 abrogato da art. 23, comma 1, lettera h), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.