Legge regionale 13 luglio 1998 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II.

Art. 63

(1)

1. Gli interventi collettivi ammissibili a contributo riguardano i seguenti investimenti: costruzione, riattamento e manutenzione della viabilità di accesso alle malghe, opere e impianti finalizzati alla produzione, al magazzinaggio e alla distribuzione di foraggi, sistemazione e attrezzatura di pascoli, opere di provvista d'acqua, ricoveri per mandrie.

2. Ai fini del comma 1, l'ambito territoriale interessato è quello riferito alle zone di montagna o svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE.

3.Per le finalità di cui al comma 1 le Comunità montane concedono contributi in conto capitale agli enti locali territoriali, alle associazioni riconosciute di comunioni familiari montane, ai consorzi privati, regolarmente costituiti, od organizzazioni similari e alle organizzazioni dei produttori zootecnici fino al 90 per cento della spesa ammessa. I contributi sono concessi, in ordine di priorità decrescente, a favore di interventi che completano iniziative già avviate, a favore di interventi compresi entro i confini di un parco o di una riserva naturale, o connessi con la gestione degli stessi, ai sensi del comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, a favore di interventi compresi entro i seguenti ambiti malghivi omogenei:

a) per la zona della Carnia: Alto Tagliamento, Basso Tagliamento, Val Pesarina e Conca di Sauris, Alto Degano e Alto But, Basso Degano e Basso But, Val d'Incarojo e Val Pontebbana;

b) per la zona del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale: Destra Fella, Sinistra Fella, Val Raccolana e Val Resia;

c) per la zona del Pordenonese: Meduna Cellina, Piancavallo - Cansiglio.

(2)

Note:

Articolo sostituito da art. 6, comma 48, L. R. 1/2005

Comma 3 sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 24/2006