Legge regionale 06 luglio 1998, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/09/1999

Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari.
Art. 14
 (Norme comuni)
1. La documentazione giustificativa della spesa e le eventuali ulteriori documentazioni attestanti la realizzazione dell'iniziativa devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo.
2. Le domande di contributo devono essere presentate con le modalità previste dalla presente legge e devono indicare espressamente, oltre agli estremi della medesima, l'articolo in base al quale si chiede l'intervento contributivo.
3. Ai fini dell'accelerazione della spesa a valere sul Programma Operativo Pesca, a parità di titoli, hanno priorità i progetti di investimento che hanno raggiunto uno stato di avanzamento di almeno il 30 per cento dell'investimento programmato, purché le spese sostenute dal beneficiario siano posteriori al 19 maggio 1995. A tale scopo il richiedente deve, all'atto della presentazione della domanda, allegare i documenti contabili debitamente quietanzati. Tutti i titoli di priorità, vantati dall'interessato, devono essere espressamente dichiarati e documentati all'atto della presentazione della domanda.
4. Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore, nel limite del 10 per cento della spesa ammessa, il contributo è proporzionalmente ridotto. Nel caso in cui tale percentuale risulti superiore, l'Amministrazione regionale accerta il permanere o meno dell'interesse pubblico alla contribuzione, con le medesime modalità stabilite per l'ammissione ai contributi.
5. È fatto obbligo al beneficiario di non cedere o distogliere dalla loro destinazione, senza la preventiva motivata autorizzazione dell'Amministrazione regionale, i beni contribuiti, per 5 anni dalla data di liquidazione del contributo, pena la restituzione del beneficio in proporzione al periodo mancante a tale termine.
Note:
1 Comma 6 sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 17/1998
2 Comma 6 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 26/1999