2. Alla realizzazione degli interventi del Programma Operativo si provvede, in conformitā al piano finanziario vigente e alla riprogrammazione presentata al Ministero per le politiche agricole, in conformitā al punto 12 del Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza nazionale, per la successiva decisione comunitaria:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla predetta decisione a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sullo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP) e sul Fondo Sociale Europeo (FSE);
b) con le risorse assegnate dallo Stato in base alle apposite deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE);
c) con le risorse dell'Amministrazione regionale.