Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 13/11/2015

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.
Art. 6
 (Compiti della Regione)
1. La Regione svolge compiti di pianificazione, promozione, indirizzo e coordinamento, nonché di vigilanza e verifica. In particolare:
a) costituisce l'Osservatorio regionale per l'anziano di cui all'articolo 7;
b) promuove le azioni volte a dar attuazione alle disposizioni di cui al capo III, sezione I;
c) interviene nelle materie di cui al capo III, sezione II, adottando, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, appositi provvedimenti della Giunta regionale, comprendenti in particolare:
1) criteri organizzativi e standard minimi dei servizi territoriali, integrando norme regolamentari e indirizzi esistenti;
2) la definizione di una rete di strutture residenziali per anziani, accreditate per differenti livelli di intensità assistenziale sulla base degli standard gestionali e strutturali previsti dalle vigenti norme regolamentari;
3) le modalità di accesso dell' utenza alle strutture di cui al punto 2), nonché i criteri di quantificazione degli oneri sanitari, ivi inclusi quelli di rilievo sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1985, n. 191, e di rilievo socio-assistenziale, da porsi a carico dei vari soggetti istituzionali competenti e dell' utenza, in relazione al livello dei servizi sanitari e assistenziali assicurato;
4) le modalità di erogazione dell' assistenza farmaceutica, nonché dei presidi e degli ausili sanitari in favore degli utenti ospiti di residenze protette e di quelli trattati in regime di assistenza domiciliare integrata o di spedalizzazione domiciliare;
d) interviene nelle materie di cui al capo III, sezione II, emanando, a conclusione della fase sperimentale di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13, e comunque non oltre l'adozione del secondo piano di intervento a medio termine, di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 41, la disciplina definitiva riguardante la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali;
e) promuove, per il perseguimento dell'integrazione tra i servizi socio-assistenziali e sanitari, l'adozione dei modelli istituzionali previsti all'articolo 41, comma 2, della legge regionale 49/1996;
f) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), attraverso specifici programmi biennali, di cui il primo è approvato dalla Giunta regionale entro e non oltre il 31 dicembre 1998, che tengano conto anche delle esigenze formative evidenziate dalle associazioni e dalle istituzioni del privato sociale;
g) svolge funzioni di vigilanza e verifica sul raggiungimento dei livelli di tutela e assistenza, anche avvalendosi, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, del supporto dell'Agenzia regionale della sanità;
h) promuove la razionalizzazione e l'uso coordinato di tutte le risorse impiegate nel settore e provvede alla loro ripartizione.

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 60, L. R. 1/2003
2 Integrata la disciplina del numero 1) della lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 17/2008
3 Integrata la disciplina del numero 2) della lettera c) del comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 17/2008