Art. 4
(Destinatari)
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati agli anziani residenti nella regione Friuli- Venezia Giulia, nonché, nei limiti e con le modalità previsti dalle normative vigenti, agli stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno e a tutte le persone dimoranti che siano bisognose di interventi non differibili. In particolare, le forme d'intervento ad alta integrazione socio-sanitaria di cui al capo III, sezione II, sono di norma destinate agli ultrasessantacinquenni, le cui condizioni ne richiedano l'attivazione, fatta salva l'estensione ai soggetti al di sotto dei 65 anni, di cui sia riconosciuta la permanente o la temporanea condizione di non autosufficienza.
2. Il riconoscimento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato a livello distrettuale mediante l'utilizzo di un metodo di valutazione multidimensionale, adottato con apposito provvedimento della Giunta regionale, a valere su tutto il territorio regionale.
Note:
1 Parole soppresse al comma 2 da art. 33, comma 1, L. R. 19/2006