Legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 13/11/2015

Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali.
Art. 35
 (Adeguamento procedure per interventi sanitari e socio-
assistenziali)
3. Per i progetti pervenuti al Nucleo dopo il 31 dicembre 1997, i termini di cui al comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 37/1995, iniziano a decorrere dalla data del provvedimento con il quale l'organo viene costituito in conformità a quanto disposto dal comma 1. Per i progetti pervenuti al Nucleo prima del 31 dicembre 1997, la cui documentazione risulti completa, la decorrenza dei predetti termini prosegue senza interruzione fino al loro esaurimento e trova applicazione il disposto del comma 8 del citato articolo 15 della legge regionale 37/1995.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.
2 Comma 2 abrogato da art. 47, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015 , a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, L.R. 37/1995.