Art. 28
(Assistenza residenziale)
1. L'assistenza residenziale si realizza attraverso le strutture accreditate di carattere sociale definite nel progetto obiettivo << Strutture residenziali per anziani >> predisposto ai sensi della
legge regionale 33/1988, nonché attraverso le residenze sanitarie assistenziali (RSA) di cui all'
articolo 17 della legge regionale 13/1995.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 19/2006 , a decorrere dalla data di esecutivita' del regolamento di cui all'art. 31, c. 7, L.R. 6/2006.