Art. 27
(Spedalizzazione domiciliare)
1. La spedalizzazione domiciliare è un servizio che garantisce l'effettuazione al domicilio dell'assistito di interventi diagnostici e terapeutici complessi, caratterizzati da un elevato contenuto sanitario, di tipo ospedaliero, e richiedenti un presidio assistenziale che copra l'intero arco delle 24 ore.
2. L'attivazione e la responsabilità del servizio di cui al comma 1 competono al presidio ospedaliero, che si raccorda, per il tramite del distretto con il medico di medicina generale e può avvalersi, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), della collaborazione del personale del distretto.