Art. 17
(Compiti dei restanti soggetti privati operanti nel settore
dei servizi a favore della popolazione anziana)
1. I restanti soggetti privati operanti nel settore dell'assistenza alla popolazione anziana integrano la rete dei servizi contemplata nella presente legge, agendo nell'ambito delle specifiche discipline normative di riferimento.
2. In particolare, i soggetti di cui al comma 1 che operino nel settore dell'assistenza residenziale, intervengono nella rete dei servizi con le modalità e nel rispetto degli standard di accreditamento di cui alla
legge regionale 18 aprile 1997, n. 19.