Art. 11
(Compiti dei medici di medicina generale convenzionati con
il Servizio sanitario
nazionale)
1. I medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale intervengono nell'ambito delle competenze agli stessi attribuite dall'accordo collettivo nazionale di lavoro, nonché nell'ambito degli istituti contrattuali oggetto di appositi accordi regionali.
2. I medici di cui al comma 1 operano nel distretto concorrendo al potenziamento delle attività territoriali ed allo sviluppo delle modalità integrate d'intervento previste dalla presente legge, partecipando alle attività dell'Unità di valutazione distrettuale (UVD) di cui all'articolo 25, nonché assumendo, in ordine all'attuazione degli interventi al domicilio dell'assistito, le responsabilità di cui all'articolo 26, comma 3.
3. I medici di medicina generale devono essere compiutamente informati ed aggiornati in ordine all'offerta complessiva di tutti i servizi disponibili sul territorio.