Art. 19
(Azioni positive)
1. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 18 l'Amministrazione regionale promuove, d'intesa con i Comuni, azioni positive che, afferendo in particolare ai settori delle attività turistiche, ricreative, culturali, formative e dei trasporti, perseguono l'obiettivo di prevenire l'isolamento e la vecchiaia patologica e di offrire opportunità di vita favorendo altresì il coinvolgimento delle famiglie, la solidarietà e la comunicazione fra le generazioni.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate dai Comuni singoli o associati, sulla base di appositi programmi definiti annualmente dalla Giunta regionale, con modalità favorenti la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.