2. I soggetti di cui al comma 1 concorrono al perseguimento degli obiettivi della presente legge attraverso:
a) gli accordi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d);
b) la costituzione di appositi coordinamenti aventi in particolare il compito di raccordarsi con il distretto di appartenenza dei pazienti al fine di garantire che le dimissioni degli stessi, in relazione ai bisogni riscontrati attraverso una congiunta valutazione multidimensionale intra ed extraospedaliera, avvengano senza pregiudizio, per la continuità assistenziale;
c) la predisposizione di modalità organizzative che agevolino l'accesso ai trattamenti ospedalieri e ambulatoriali delle persone che presentano evidenti esigenze riferibili alla complessiva condizione dell'età anziana;
d) il coordinato utilizzo delle risorse del volontariato, nell'ambito dei rapporti previsti dalla legge regionale 12/1995.