Legge regionale 03 marzo 1998 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

Art. 33

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, lettera a), nello stato di previsione della spesa dei bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 è istituito per memoria, a decorrere dal 1999, alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.1 - spese correnti - Categoria 1.5 - il capitolo 2255 (1.1.155.2.08.29) con la denominazione << Finanziamento all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per le spese di funzionamento e l'attività istituzionale >>.

2. La quota annua di finanziamento dell'ARPA a valere sul fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 5/1997, come prevista dall'articolo 9, comma 19, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, approvata dal Consiglio regionale il 29 dicembre 1997 e dall' articolo 21, comma 1, lettera c), è a carico del capitolo 2259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l' anno 1998 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

3. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2254 (1.1.155.2.08.29) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.1 - spese correnti - Categoria 1.5 - con la denominazione << Finanziamento per l'impianto e il primo avvio dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.

4. All'onere di lire 3.000 milioni per l'anno 1998, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 30 dell'elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.

5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 del precitato stato di previsione della spesa.