﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 03 marzo 1998

      , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2025</p><p style="text-align: justify;"><strong>Istituzione  dell'Agenzia regionale per  la  protezione dell'ambiente - ARPA.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Istituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPA)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   È   istituita  l' ARPA   quale   ente  di  diritto pubblico,  preposto  all'esercizio delle  funzioni  e  delle attività   tecniche  per  la  vigilanza  e   il   controllo ambientale,  all'esercizio delle attività di ricerca  e  di supporto  tecnico-scientifico,  nonché  all'erogazione   di prestazioni   analitiche  di  rilievo  sia  ambientale   sia sanitario.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   L' ARPA   è  dotata   di  personalità   giuridica pubblica e di autonomia tecnico-giuridica, amministrativa  e contabile  ed è sottoposta agli indirizzi ed alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 13.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' ARPA  esercita  le sue attribuzioni  nell'ambito degli  indirizzi  e  delle direttive della  Regione.  Svolge attività di supporto e consulenza tecnico-scientifica  alle funzioni amministrative e di pianificazione e programmazione in  materia  di prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria esercitate dalla Regione, dalle Province, dai Comuni singoli o  associati, dalle Aziende per i servizi sanitari  e  dalle ulteriori istituzioni pubbliche operanti nel settore.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   Entro e non oltre 120 giorni dalla data di  entrata in  vigore  della presente legge il Presidente della  Giunta regionale con proprio decreto, previa conforme deliberazione della  Giunta  stessa, su proposta dell'Assessore  regionale all'ambiente, nomina il Direttore generale e contestualmente costituisce l'ARPA e ne approva lo statuto.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   Con  il  medesimo decreto di cui al  comma  4  sono definite  ulteriori  norme  transitorie  relative  all'avvio dell'operatività  dell'ARPA, nelle more  dell'adozione  del regolamento  di  cui all'articolo 10, nonché  quelle  norme necessarie a garantire la continuità delle attività e  dei servizi trasferiti all'ARPA medesima.</p></p></body></html>