Legge regionale 03 marzo 1998 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

Art. 16

(Attività di vigilanza dell'ARPA)

1. Ai sensi dell' articolo 2 bis del decreto legge 496/1993, come aggiunto dalla legge di conversione 61/1994, nell' espletamento delle attività tecniche di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPA accede agli impianti ed alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni ed i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti.

2. Il Direttore generale dell' ARPA, con proprio atto, individua il personale che svolge le funzioni di cui al comma 1. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA. Il Direttore generale può inoltre, con proprio atto, individuare fra tale personale chi deve disporre anche della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al Prefetto competente.

3. Il personale di cui al comma 2 collabora con il personale del Corpo forestale regionale nell'attività di accertamento e repressione delle violazioni in materia ambientale.

4. Il Direttore generale dell' ARPA predispone il programma annuale di attività, di cui all'articolo 11, per la parte relativa alla vigilanza ed ai controlli ambientali, sentito il Direttore regionale delle foreste.