Legge regionale 03 marzo 1998 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022
Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
Art. 15
(Comitati tecnici provinciali di coordinamento)
1. Al fine di garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA con i Servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, ciascuna Provincia costituisce un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:
a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività del relativo Dipartimento ed alla sua migliore attuazione;
b) formulare proposte in ordine ai contenuti delle convenzioni di cui all'articolo 12 ed al loro aggiornamento;
c) fornire al Direttore generale eventuali elementi ritenuti sostanziali per il miglior coordinamento a livello provinciale.
2. Tale Comitato è composto da:
a) il dirigente della struttura competente in materia ambientale della Provincia, che lo presiede;
b) il Direttore del Dipartimento provinciale dell'ARPA;
c) i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della provincia.
3. Partecipano alle sedute i Direttori tecnico- scientifico e amministrativo dell'ARPA.
4. Il Comitato tecnico provinciale di coordinamento è convocato dal suo Presidente almeno tre volte l'anno o su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Direttore generale dell'ARPA.