Legge regionale 03 marzo 1998, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
SEZIONE III
 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA PREVENZIONE
Art. 13
2. In caso di mancata designazione dei componenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 entro 30 giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente il Presidente della Giunta regionale.
3. In caso di votazione paritaria prevale il voto del Presidente.
4. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore generale dell'ARPA. Possono essere altresì invitati i Direttori dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA e i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nonché altri direttori di strutture regionali eventualmente interessate.
6. Il Comitato dura in carica 5 anni e si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il suo Presidente ne chieda la convocazione, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 10, L. R. 12/2006
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2, L. R. 16/2008
Art. 14
 (Articolazione organizzativa dell'ARPA)
1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge l'ARPA è organizzata a livello centrale anche in settori tecnici corrispondenti alle principali aree d'intervento, individuati dal Regolamento di cui all'articolo 10, e articolata in Dipartimenti provinciali a livello territoriale.
3. In relazione al grado di complessità delle funzioni, alla direzione dei settori di cui al comma 1 può essere preposto personale appartenente al livello dirigenziale.
4. Le strutture territoriali sono costituite dai Dipartimenti provinciali, deputati all'espletamento delle attività tecnico-strumentali e di quelle operative di vigilanza e controllo sul territorio, nonché alla realizzazione di programmi di competenza o di compiti ulteriormente attribuiti dal Regolamento di cui all'articolo 10, godendo di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale. I Dipartimenti provinciali si articolano in Servizi che possono essere organizzati anche in riferimento alla strutturazione territoriale delle Aziende per i servizi sanitari. Presso ogni Dipartimento è previsto inoltre un Servizio riguardante l'igiene tecnica ed ambientale con il compito di valutare i dati ambientali. In relazione al grado di complessità delle funzioni, alla direzione dei Servizi può essere preposto personale appartenente al livello dirigenziale.
5. Ad ogni Dipartimento provinciale è preposto un direttore, nominato dal Direttore generale e responsabile nei confronti dello stesso.
6. Il personale di cui ai commi 3 e 5 può essere assunto anche con contratto di lavoro di diritto privato.
7. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di intervento dell'ARPA.