Legge regionale 03 marzo 1998, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
Art. 9
 (Direttore tecnico-scientifico e Direttore amministrativo)
1. Il Direttore generale č coadiuvato da un Direttore tecnico-scientifico e da un Direttore amministrativo che sono preposti a specifiche strutture come funzionalmente individuate nel regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10.
2. Il Direttore tecnico-scientifico ed il Direttore amministrativo sono nominati con provvedimento motivato del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.
3. Il Direttore tecnico-scientifico č scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline tecnico-scientifiche, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attivitą di direzione tecnico- scientifica in materia di tutela ambientale presso enti o strutture pubbliche o private.
4. Il Direttore amministrativo č scelto tra i soggetti che, in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche, abbiano svolto per almeno cinque anni qualificate attivitą in materia di direzione amministrativa presso enti o strutture pubbliche o private.
6. Essi cessano comunque dall' incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e possono essere, anche singolarmente, riconfermati.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 85, comma 1, L. R. 8/2022