Legge regionale 03 marzo 1998, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
Art. 5
 (Rapporti con gli enti istituzionali)
1. L'ARPA svolge per la Regione, gli enti locali ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della regione attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico ed analitiche.
2. Nelle materie di cui alla presente legge la Regione, gli enti locali e le Aziende per i servizi sanitari si avvalgono obbligatoriamente dell'ARPA per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.
3. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari svolgono le proprie attività in maniera coordinata ed integrata, sulla base del Regolamento di cui all'articolo 22, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, da assumersi, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente di concerto con l'Assessore regionale alla sanità, entro 150 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 4. Con tale regolamento sono altresì individuate le fattispecie soggette all'obbligo di cui al comma 2.
4. Le strutture laboratoristiche dell'ARPA svolgono funzioni di supporto tecnico-specialistico nei confronti della Regione, degli enti locali ed in particolare delle Aziende per i servizi sanitari, a cui pertanto non è consentito mantenere o attivare propri laboratori di analisi e gestire sistemi o apparecchiature destinati al controllo ambientale ed alla prevenzione collettiva per gli aspetti derivanti dai fattori di rischio ambientale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 16/1998
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 44, lettera a), L. R. 11/2011
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 12, comma 44, lettera b), L. R. 11/2011
4 Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 49, lettera a), L. R. 18/2011