Legge regionale 03 marzo 1998, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
Art. 4
 (Controllo e vigilanza)
4. I termini di cui al comma 3 sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
5. Con provvedimento motivato, la Giunta regionale puņ disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'ARPA.
6. Ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, il Direttore generale dell'ARPA fornisce al Presidente della Giunta regionale, o se delegato all'Assessore all'ambiente, nei termini dallo stesso stabiliti, tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 12, comma 3, L. R. 16/2008
2 Comma 1 sostituito da art. 137, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 137, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 17/2010
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 137, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 17/2010
5 Comma 3 sostituito da art. 137, comma 1, lettera c), L. R. 17/2010