Legge regionale 03 marzo 1998, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
Art. 33
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalitā previste dall'articolo 21, comma 1, lettera a), nello stato di previsione della spesa dei bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 č istituito per memoria, a decorrere dal 1999, alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.1 - spese correnti - Categoria 1.5 - il capitolo 2255 (1.1.155.2.08.29) con la denominazione << Finanziamento all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per le spese di funzionamento e l'attivitā istituzionale >>.
2. La quota annua di finanziamento dell'ARPA a valere sul fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 5/1997, come prevista dall'articolo 9, comma 19, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, approvata dal Consiglio regionale il 29 dicembre 1997 e dall' articolo 21, comma 1, lettera c), č a carico del capitolo 2259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l' anno 1998 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
3. Per le finalitā previste dall'articolo 21, comma 2, č autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2254 (1.1.155.2.08.29) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 - alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.1 - spese correnti - Categoria 1.5 - con la denominazione << Finanziamento per l'impianto e il primo avvio dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 del precitato stato di previsione della spesa.