Legge regionale 03 marzo 1998, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022
Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
Art. 32
(Sede dell'ARPA)
1. La sede dell' ARPA sarą individuata dallo Statuto, come approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, in base a criteri di economicitą, baricentricitą ed efficienza.