Art. 30
(Norme transitorie)
1. Al fine di assicurare la continuitā di esercizio delle funzioni di tutela ambientale, in relazione al disposto di cui al comma 3 dell'articolo 23, fino alla data del 1° luglio 1999 valgono le disposizioni contenute nell'
articolo 5 del decreto legge 496/1993, convertito con modificazioni dalla
legge 61/1994.
2. In attesa dell' emanazione delle relative norme di settore, l'esercizio dell'attivitā di controllo da parte dell'ARPA, č limitato alla fase dell'accertamento, con segnalazione all'autoritā preposta all'irrogazione delle relative sanzioni.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 16/1998