Legge regionale 03 marzo 1998, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
Art. 3
 (Attribuzioni ed attività tecnico-scientifica)
1. L'ARPA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 01 del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, per quanto non espressamente indicato dal presente comma, svolge, anche attraverso le sue articolazioni territoriali ed i settori tecnici, le seguenti attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente in ambito regionale:
a) controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali e antropizzati, al fine di qualificare, quantificare e prevenire i fattori di inquinamento;
b) funzioni tecniche, anche a supporto delle amministrazioni competenti, di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
c) controllo ambientale delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti;
d) controllo ambientale in materia di protezione dall'inquinamento elettromagnetico;
e) espletamento delle funzioni relative alla disciplina dell'igiene ambientale, comprese le diverse articolazioni funzionali dell'igiene del suolo, delle acque, dell'aria, nonché dell'igiene tecnica;
f) gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari territoriali;
g) formulazione, su richiesta delle autorità amministrative competenti, di pareri concernenti gli aspetti tecnici e scientifici connessi alle funzioni di protezione e risanamento ambientale;
h) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni di interesse ambientale, nonché promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
i) educazione ambientale ed informazione pubblica sulla prevenzione dei rischi ambientali e sanitari, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attivando anche adeguati sistemi informativi;
l) collaborazione alle attività di formazione, informazione ed aggiornamento professionale degli operatori del settore ambientale, con particolare riguardo ai dipendenti regionali e degli enti locali;
m) attività di studio, ricerca e controllo sui fenomeni fisici che caratterizzano l'ambiente marino e costiero;
n) attività di studio, ricerca e controllo per la tutela dall'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti termici in ambienti di vita;
o) realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteoclimatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
p) collaborazione con l' Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria;
q) collaborazione a livello tecnico-scientifico con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza;
r) supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
s) supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita;
t) supporto tecnico di indirizzo generale alle amministrazioni competenti all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
z bis) svolge le funzioni di supporto tecnico operativo del Centro funzionale decentrato (CFD) della Protezione civile, mediante la modellistica meteorologica previsionale a supporto delle attività di prevenzione della Protezione civile regionale.
2. L' ARPA può fornire prestazioni a favore di privati, purché compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 ad essa affidate, e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Su proposta del Direttore generale che individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle suddette prestazioni, la Giunta regionale approva il tariffario per la remunerazione delle prestazioni stesse.
Note:
1 Lettera z bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, L. R. 3/2014