Art. 19
(Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente,
l'ANPA e gli altri istituti operanti nel settore)
1. La Regione stipula con l' Agenzia europea per l'ambiente, di cui al
regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, con l'ANPA, di cui al
decreto legge 496/1993, convertito dalla
legge 61/1994, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attivitą dell'ARPA.
2. L' ARPA collabora con l' Agenzia europea per l'ambiente e con l'ANPA in attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti ed istituti pubblici ed i consorzi a prevalente partecipazione pubblica aventi carattere scientifico, istituiti in ambito regionale e svolgenti attivitą rientranti tra quelle di cui all'articolo 3, possono richiedere il loro assorbimento o inserimento nell'ARPA.
4. La Giunta regionale con specifico provvedimento, previo parere del Direttore generale dell'ARPA, assente alle precitate richieste determinandone le modalitą di attuazione.