Art. 18
(Consulenza e collaborazioni)
1. L' ARPA stabilisce, secondo le modalitą individuate dallo statuto, rapporti di collaborazione ed interscambio con le Universitą, con altri enti o soggetti operanti nel campo della ricerca ambientale ovvero con enti o soggetti specializzati in possesso di particolari competenze tecniche, ivi compresi quelli operanti nella Comunitą di Lavoro di Alpe-Adria.