Legge regionale 03 marzo 1998, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
Art. 13
2. In caso di mancata designazione dei componenti di cui alle lettere i) ed l) del comma 1 entro 30 giorni dalla data della richiesta, provvede direttamente il Presidente della Giunta regionale.
3. In caso di votazione paritaria prevale il voto del Presidente.
4. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore generale dell'ARPA. Possono essere altresì invitati i Direttori dei Dipartimenti provinciali dell'ARPA e i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nonché altri direttori di strutture regionali eventualmente interessate.
6. Il Comitato dura in carica 5 anni e si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il suo Presidente ne chieda la convocazione, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 4, comma 10, L. R. 12/2006
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 2, L. R. 16/2008