Legge regionale 03 marzo 1998, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.
Art. 10
 (Regolamento di organizzazione)
2. Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA ed in particolare definisce:
a) l' assetto organizzativo, articolato ai sensi dell'articolo 03, comma 3, del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, nonché i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle strutture dell'ARPA sulla base della distribuzione di competenze di cui all'allegato 1;
b) le forme di consultazione e il diritto all'accesso alle informazioni di cui all'articolo 20;
c) le modalità per la prestazione da parte dell'ARPA di attività tecnico-scientifiche e di servizi di informazione e documentazione a favore di terzi, nonché quella a condizioni di particolare favore ad associazioni in particolare di protezione ambientale e di tutela dei consumatori prive di scopo di lucro rappresentative di istanze sociali;
d) le norme di contabilità, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, definendo, altresì, i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico;
e) le modalità di acquisizione di specifiche consulenze professionali, collaborazioni esterne o di personale a contratto a tempo determinato;
f) l' organizzazione tecnica ed amministrativa, nonché l'attribuzione di specifiche competenze tecniche con valenza territoriale, interprovinciale o regionale, e la dotazione organica dei Dipartimenti provinciali e dei settori tecnici di cui all'articolo 14;
g) le modalità di collaborazione con le Università di Trieste ed Udine per la eventuale prosecuzione delle attività del Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale, in riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere i) ed l), previa valutazione dei risultati della fase di avvio.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 16/1998